E’ stato convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Il Senato della Repubblica, dopo aver apportato alcune modifiche al testo originale n. 132/2014, ha approvato, con il voto di fiducia posto dall’esecutivo, la nuova legge sulla giustizia civile che ha come obiettivo quello del miglioramento della complessiva efficienza del processo civile. Il testo convertito in legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione. Le novità apportate dalla nuova legge interessano distinti ambiti processuali: il trasferimento nella sede arbitrale di procedimenti civili pendenti; l’introduzione dell’istituto della negoziazione assistita, attraverso il quale si intende sollecitare il ricorso al mezzo della composizione amichevole di dispute ancora in uno stadio pre-conflittuale con l’assistenza di un avvocato; disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; ulteriori disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; la tutela dei crediti e l’accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; disposizioni che regolano l’organizzazione giudiziaria e infine disposizioni finali recanti la disciplina relativa alla copertura finanziaria.

Uno dei punti principali e di novità della nuova legge, al fine di garantire l’efficienza e di conseguenza arrestare la consistente mole di arretrato pendente presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado, è il capitolo che riguarda il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate), sempre che la causa non abbia ad oggetto diritti indisponibili. Tale facoltà è consentita anche nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta. Altro punto saliente della legge riguarda la Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita), si vuole realizzare una procedura gestita insieme dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Testo integrale del DL 12 settembre 2014 n. 132 con le modifiche