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ORGANISMO DI MEDIAZIONE “A. C. JEMOLO”

CHI SIAMO

L’Organismo di mediazione “A. C. Jemolo” è un ente di diritto pubblico della Regione Lazio attivo dal 2003.  Tra i primi iscritti nel registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia è l’unico organismo di mediazione pubblico del Lazio che ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

L’Organismo si occupa sia della formazione dei mediatori che dell’attività di mediazione vera e propria, avendo al proprio attivo circa 600 istanze presentate ogni anno.

COS’È LA MEDIAZIONE?
E’ uno strumento alternativo per risolvere i conflitti in un clima positivo fuori dalle aule dei tribunali.

I VANTAGGI
La mediazione è economica, facile e veloce.
E’ un modo per evitare spese legali superflue, procedure complicate e conflittuali. Le questioni non vengono risolte da lunghi processi ma attraverso percorsi che consentono di venirsi incontro, di conciliare esigenze diverse, con l’assistenza di un terzo neutrale che aiuta a trovare un accordo soddisfacente.
I tempi sono rapidissimi: entro 30 giorni viene fissato il primo incontro ed entro 90 si chiude il procedimento.

QUANDO È OBBLIGATORIA?

Prima di avviare un’azione legale è obbligatorio ricorrere alla mediazione, quando la controversia riguarda le materie previste dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, integrate da quanto disposto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”:

  • associazione in partecipazione
  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da: responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo
  • stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone e subfornitura

QUANDO È DELEGATA O GIUDIZIALE?

Quando il giudice invita le parti ad avviare il procedimento.

QUANDO È VOLONTARIA?
Quando viene liberamente scelta dalle parti indipendentemente dalla materia della controversia.

LA DOMANDA
Per avviare la mediazione, seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza di mediazione.

LA CONVOCAZIONE

Dopo la presentazione dell’Istanza di Mediazione, la convocazione può essere effettuata non prima dei 20gg e non oltre i 40gg dal deposito della domanda; sarà cura della Segreteria dell’Organismo, comunicare alle parti la data del primo incontro e il nome del mediatore designato nonché gli importi dovuti.

COME FUNZIONA?

Il primo incontro sarà di mediazione effettiva e le parti dovranno essere presenti e cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”,  come disposto dal nuovo testo dell’art. 8, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010. Le parti devono essere assistite dall’avvocato di fiducia nei casi di mediazione obbligatoria o delegata.

IL VERBALE

Se si raggiunge l’accordo, viene redatto apposito verbale che le parti sottoscrivono e con il quale viene regolato anche l’eventuale assetto dei loro rapporti futuri.

Nel caso in cui la mediazione non abbia esito positivo, si redige un verbale che servirà comunque per il giudizio civile.

LA RISERVATEZZA
Il mediatore, le parti e tutti coloro che partecipano al procedimento sono tenuti all’obbligo di riservatezza.

I COSTI
I costi della mediazione sono rapportati al valore della controversia e sono determinati in base alle disposizioni di legge, come da tabella

Allegati