Con la firma del decreto da parte del Ministro della Giustizia Andrea Orlando che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta, viene risolto il problema del ritardo nella corresponsione da parte dello Stato dei pagamenti relativi agli onorari. Gli avvocati, quindi, che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno – attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. 

Il decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riconosce due principi fondamentali: da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Costituzione) “i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, dall’altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale.

Gli avvocati potranno esercitare tale facoltà per il periodo che va dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi.