Dal 1° luglio 2016 entrerà in vigore il processo amministrativo telematico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.40 del 2016. I primi effetti si avranno già dal 5 aprile, quando entreranno in vigore le regole tecnico operative che riguarderanno i protocolli di invio e ricezione.
Le novità. Il processo inizia con un atto scritto che verrà depositato in forma digitale. La notifica del documento resta in forma cartacea perché può avvenire in modo telematico ai soggetti alle pubbliche amministrazioni o contro interessati che posseggono una Pec inserita nei registri pubblici (art. 14 del decreto). Il ricorso deve, invece, avvenire con modalità telematiche. È in questa seconda fase che la segreteria degli organi giurisdizionali aprirà un fascicolo digitale, attraverso il quale la comunicazione avverrà in forma telematica. Nel caso della procura, cioè quando il cliente dà mandato all’avvocato di procedere in sede giudiziaria, diventerà una procura conferita dal cliente in via informatica, oppure su foglio scritto – supporto cartaceo- che viene trasferito come immagine su supporto informatico e il difensore dovrà dichiarare che l’immagine corrisponde all’originale in suo possesso. Questo significa che né il ricorso né la procura vanno depositate in forma cartacea. Nel caso in cui non si riesca a depositare digitalmente, è previsto un deposito cartaceo su remissioni in termini da parte del giudice, sempre che la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente. Quindi, solo il giudice può rimettere nei termini chi non si attiene alle regole. Il deposito può avvenire fino “all’ultima ora” che deve coincidere con le 24 ore del giorno di scadenza.