Mercoledì 2 aprile è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014, il Decreto Ministeriale n. 55/2014 dal titolo “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’ articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247“. 

I nuovi Parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale, sono entrati in vigore giovedì 3 Aprile 2014. Il decreto disciplina la liquidazione giudiziale dei compensi per gli avvocati e studi legali e garantisce la prevedibilità dei costi delle prestazioni professionali, una corretta concorrenza tra i professionisti, trasparenza nei confronti di cittadini e imprese, ma soprattutto riconosce la dignità dei compensi per la categoria forense, si prevede quindi almeno un raddoppio dei compensi degli avvocati liquidati dal giudice, rispetto al vecchio dm 140/2012. Per una causa di valore pari a 15 mila euro, se seguita dall’inizio alla fine, l’Avvocato verrà liquidato con 4.835 euro anziché 2.100 euro, ovvero il 130,2% in più.

Il nuovo decreto, inoltre, incentiva la conciliazione giudiziale, prevedendo, in questo caso, un aumento fino a un quarto del compenso liquidato dal giudice rispetto a quello liquidabile per la fase decisionale. Mentre costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Il compenso dell’avvocato sarà liquidato per fasi, generalmente quattro per quanto riguarda l’attività giudiziale. La fase di studio della controversia, che prevede l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. La fase introduttiva del giudizio, che consiste negli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e il relativo esame. Si procede con la fase istruttoria, con le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi di impugnazione. E infine la fase decisionale, che consiste, tra l’altro, nelle precisazioni delle conclusioni e nell’esame di quelle delle altre parti.

 

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